Reform - Formazione per la Sicurezza sul Lavoro

Nuovo Accordo Stato-Regioni: rivoluzione nella formazione sicurezza sul lavoro 

Dopo anni di attesa, bozze, modifiche e proroghe, finalmente ci siamo: Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo tra Stato-Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un punto di svolta che segna l’inizio di una vera e propria rivoluzione, destinata a cambiare il modo in cui le aziende italiane formano i propri lavoratori. 

Ma cosa cambia davvero? È solo un aggiornamento tecnico o si tratta di un cambiamento più profondo? 

La risposta è chiara: si tratta di un cambio di paradigma, un nuovo assetto normativo che riunisce, supera e sostituisce gli Accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016. Un testo unico, ordinato, coerente e, soprattutto, operativo. 

Il nuovo Accordo Stato Regioni introduce regole omogenee su durate, contenuti, modalità di erogazione e aggiornamenti. Basta confusione. Per ogni corso – che sia rivolto a lavoratori, dirigenti, RSPP, ASPP, preposti o datori di lavoro – è ora necessario redigere un vero Progetto Formativo, con tanto di obiettivi, metodologia, verifica finale di apprendimento ed efficacia. 

Una delle grandi novità è l’introduzione di un corso obbligatorio per tutti i Datori di Lavoro, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno il ruolo di RSPP. È un cambio culturale: si vuole che la sicurezza nasca davvero dall’alto, dalla testa dell’organizzazione. 

Il corso ha una durata base di 16 ore, a cui si possono aggiungere 6 ore supplementari per chi opera nei cantieri. L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore. Questi corsi possono essere svolti anche in e-learning. 

E per i Datori di Lavoro interessati ad assumere il ruolo di RSPP (ove sussistano le condizioni)?  Il nuovo Accordo riformula completamente il percorso rispetto al passato, stabilendo un modulo comune di 8 ore (non in e-learning), da integrare per alcuni settori con ulteriori moduli tecnici di 12–16 ore (agricoltura, pesca, costruzioni e manifatturiero). 

Importante: i due percorsi sono distinti e complementari, vanno completati entrambi se il datore di lavoro ricopre anche il ruolo di RSPP.  

La nuova formulazione rispetto al passato rende più organico l’approccio formativo riducendo la formazione da RSPP ai soli settori a più alto rischio.   

Il ruolo del Preposto esce valorizzato: la formazione passa da 8 a 12 ore, con aggiornamenti biennali da 6 ore. Non sarà più ammesso l’e-learning. Chi ha svolto l’ultimo aggiornamento da più di due anni, dovrà mettersi in regola entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni. 

I Dirigenti, invece, seguiranno corsi di 12 ore (con un modulo aggiuntivo da 6 ore per i cantieri), aggiornabili ogni 5 anni con corsi da 6 ore, che potranno ancora essere svolti in modalità e-learning. 

Finalmente il legislatore interviene in modo puntuale su contesti operativi ad alto rischio: 

  • Carroponte: il corso per addetti prevede 4 ore teoriche e 6–7 ore pratiche. Aggiornamento quinquennale solo pratico, da 4 ore. 
  • Spazi confinati: corso obbligatorio di 12 ore, diviso tra teoria (4 ore) e pratica (8 ore). L’aggiornamento quinquennale dura 4 ore e, come per il carroponte, tutto in presenza

Entrambi i corsi richiedono un rapporto docente/allievi massimo 1 a 6

Chi può erogare formazione sulla sicurezza? 

Solo soggetti qualificati: enti accreditati regionali, associazioni sindacali, fondi interprofessionali, ordini professionali e altri soggetti istituzionali. Il datore di lavoro può formare direttamente solo i propri lavoratori, preposti e dirigenti

Inoltre, viene fatto un grande passo avanti anche nella definizione delle figure di soggetto formatore e docente, con requisiti più chiari e distinti. 

Il nuovo Accordo conferma la validità della videoconferenza sincrona, ma introduce criteri più severi: 

  • Non si potrà partecipare via cellulare. 
  • Verranno richiesti strumenti di verifica e tracciabilità. 
  • L’e-learning sarà ammesso solo per alcuni corsi, con requisiti specifici sulle piattaforme. 

L’Accordo chiarisce definitivamente anche un altro punto controverso: la formazione dei neoassunti deve avvenire prima dell’inizio delle mansioni, cancellando ogni ambiguità presente nel vecchio termine “entro 60 giorni”. 

Per i Datori di Lavoro, invece, è previsto un periodo transitorio di 2 anni dall’entrata in vigore per adeguarsi ai nuovi obblighi formativi. 

Questo Accordo non deve essere visto solo come un adempimento, ma come un’opportunità. Migliorare la qualità della formazione significa ridurre gli infortuni, migliorare la cultura aziendale e proteggere davvero il capitale umano. 

Sappiamo che affrontare questi cambiamenti può sembrare complicato. Ma con il giusto partner, può diventare un’opportunità strategica. 

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